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I progetti L. 482/99

Pure a fronte di una normativa regionale che prefigurava la creazione di un istituto di cultura ladina già alla metà degli anni Novanta del secolo scorso (Legge regionale Veneto n. 73 del 1994, art. 6), la costituzione dell'Istituto Ladin de la Dolomites è dipesa direttamente ed unicamente dall'entrata in vigore e dalla successiva concreta applicazione della normativa statale della Legge n. 482 del 1999, avviata fra 2001 e 2002. 

La specifica previsione della normativa regionale è rimasta inattuata ed è ormai non solo obliata, ma anche superata.   

La natura dell'Istituto è pertanto strettamente connessa alle previsioni dell'art. 16 della legge statale, secondo cui "Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge (...)" e dell'art. 9, 2° comma della stessa, che dice che   "... le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela (...)". 

In sostanza l'Istituto Ladin de la Dolomites è l'ente di cui l'Amministrazione provinciale di Belluno  si avvale per la programmazione, gestione e realizzazione dei progetti finanziati dallo Stato in base alla Legge n. 482 del 1999, sulla base di un'apposita convenzione, ai sensi del succitato art. 9, 2° comma. Ed allo stesso tempo l'Istituto è stato fondato dall'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 16.

Da tutto ciò consegue che, in larga misura, le attività dell'Istituto sono legate alle tipologie di intervento previste dalla normativa statale: 

  • sportelli linguistici
  • formazione linguistica per dipendenti pubblici
  • attività culturali di promozione dell'uso della lingua minoritaria
  • toponomastica (di fatto, segnaletica stradale bilingue).

Le spese di gestione dell'Istituto, aldilà del limite di quanto attribuito per il personale dai fondi della Legge n. 482 del 1999, sono a carico dell'Amministrazione provinciale e degli altri soggetti ad essa aggregati in veste di soci: alcuni pubblici, ovvero le 5 Unioni Montane del territorio interessato, ed altri privati, quali le associazioni culturali perlopiù denominate "Unioni ladine". 

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Pubblicato il: Giovedì, 04 Luglio 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 26 Settembre 2019
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